COMUNICAZIONE POLIVALENTE (Spesometro)
Doppia scadenza in vista per il mese di Aprile per gran parte dei Contribuenti.
L’11 aprile (per i Contribuenti obbligati alla liquidazione mensile dell’IVA) e il 20 aprile (per i Contribuenti obbligati alla Liquidazione Trimestrale dell’IVA) saranno i termini per l’invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2015 (cd Spesometro).
L’art. 21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 introdusse l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Con modifica operata dall’art. 2 comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (c.d. decreto semplificazione), «L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
La misura rappresenta un utile strumento anti-evasione messa in atto dal Fisco, poichè permette il cd “incrocio” di dati contabili tra migliaia di soggetti, ed il conseguente aumento del potere di accertamento dell’A.F.
Dalla “Platea” dei dati da comunicare sono esclusi tutti quelli già “monitorati” dall’A.F., (operazioni intra – comunitarie e con Paesi “Black List”) oppure quelli provenienti da pagamenti d’importo non inferiore ai 3.600,00 euro, non documentate da fattura, effettuati da soggetti non passivi Iva, con carte di credito/di debito/prepagate, le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria(fornitura energia elettrica, telefonia, assicurazioni, mutui, ecc)
Sono esclusi dall’adempimento i Contribuenti che hanno aderito ai Regimi di Vantaggio (“Minimi e “Forfettari”), mentre per i Soggetti particolari come le ASD che hanno optato per il regime di favore Legge 16/12/1991 n. 398, l’obbligo della Comunicazione permane, anche se limitatamente alle operazioni direttamente riferibili all’attività commerciale svolta.
Pietro De Maria
Dottore Commercialista e Revisore Legale




